L' introduzione automatica dell’assistente virtuale “Meta AI” all’interno dell’applicazione WhatsApp, senza il preventivo consenso espresso degli utenti, finisce al vaglio dell’Antitrust e del Garante per la Privacy.
La recente introduzione automatica dell’assistente virtuale “Meta AI” all’interno dell’applicazione WhatsApp, senza il preventivo consenso espresso degli utenti, finisce al vaglio dell’Antitrust e del Garante per la Privacy. Il Codacons ha presentato infatti un esposto alle due autorità e una contestuale diffida a Meta dove si chiede di intervenire con urgenza per sanare la grave lesione dei diritti degli utenti.
“Numerosi consumatori hanno visto l’apparizione improvvisa e non sollecitata di una nuova funzionalità all’interno dell’app WhatsApp, denominata “Meta AI”, che si presenterebbe come assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale, integrato nella barra di ricerca dell’applicazione – scrive il Codacons nell’esposto - L’intelligenza artificiale non potrebbe essere disattivata in modo definitivo dall’utente, ma potrebbe solo essere “ignorata” e/o parzialmente oscurata, senza che ciò comporterebbe l’interruzione del trattamento dei dati personali eventualmente attivato”.
“La condotta posta in essere da Meta Platforms nella gestione dell’integrazione forzata di Meta AI all’interno dell’app WhatsApp apparirebbe lesiva di una pluralità di disposizioni normative europee e nazionali. In primo luogo, si configurerebbe una violazione dell’articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, recante Principi applicabili al trattamento di dati personali, il quale impone che ogni trattamento di dati personali sia improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati – scrive ancora l’associazione - In secondo luogo risulterebbe violato il successivo articolo 6, poiché parrebbe mancare una valida base giuridica del trattamento. Non parrebbe esservi, infatti, alcun consenso preventivo, esplicito e libero, come richiesto anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-673/17 – Planet49), la quale ha più volte ribadito che il consenso non può essere presunto né imposto per default. Né può fondarsi su un generico interesse legittimo del titolare del trattamento, in quanto viene meno il bilanciamento con i diritti fondamentali degli utenti”.
La condotta posta in essere da Meta si configurerebbe inoltre come una possibile pratica commerciale scorretta vietata dal Codice del Consumo, in quanto “l’imposizione unilaterale di una funzione potenzialmente invasiva si presenterebbe come “miglioramento” del servizio, quando in realtà risulterebbe essere volta a raccogliere dati e a fidelizzare l’utente attraverso tecniche persuasive, tanto da arrivare a falsare in modo rilevante il comportamento economico del consumatore medio”.
Per tali motivi il Codacons ha chiesto ad Antitrust e Garante della Privacy di avviare una approfondita indagine sul caso, e ha diffidato la società Meta Platforms Ireland Limited a provvedere all’immediata interruzione della diffusione automatica della funzione Meta AI in Italia e in Europa fino a quando non saranno garantite piena trasparenza, possibilità di disattivazione completa e rispetto del quadro normativo vigente.
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