: L'innovazione per le PMI al centro dell'evento del prossimo 24 febbraio 2026 | Lainate (Milano) | La Pista
Gianluca Corbellini, CEO e co-founder di Hive Power, Ludovica Terenzi, Avvocato Energy di Greensquare Italia, e Marco Pezzaglia, Founder & Principal di Gruppo Professione Energia e ex-ARERA, ci spiegano ciò che è importante sapere sulle Comunità Energetiche Rinnovabili rispondendo ai dubbi e alle domande più frequenti.
Cosa sono le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) e come funzionano?: nell’attesa che venisse approvato il Decreto che le riguarda, ora che siamo a pochissimi passi dalla partenza vera e propria, iniziano a sorgere dubbi di natura più tecnica in chi vuole costituire una CER o aderire ad una già esistente. Per questo Gianluca Corbellini, CEO e co-founder di Hive Power (azienda leader in soluzioni innovative per le reti intelligenti), Ludovica Terenzi, Avvocato Energy di Greensquare Italia, e Marco Pezzaglia, Founder & Principal di Gruppo Professione Energia e ex-ARERA, hanno deciso di rispondere a queste domande, dando vita ad un vero e proprio vademecum per la creazione di una CER.
Marco Pezzaglia: Che differenza c’è tra CER e AUC?
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) pur applicandosi a tutti i contesti, ben si adattano contesti residenziali coinvolgendo gruppi di utenti che condividono e gestiscono l’energia rinnovabile prodotta a livello locale: l'aggregazione crea valore nella misura in cui i soggetti connessi nella medesima area di cabina primaria immettono e prelevano energia nella stessa ora. Diverso è l’Autoconsumo Collettivo (AUC), che si applica per gli utenti di un ambito più ristretto, cioè in un edificio/condominio. La sostanza è la medesima, ma cambia la forma: una CER è un soggetto giuridico che deve essere costituito e deve rispondere a determinate condizioni, un AUC è retto dal perimetro dell’edificio/del condominio.
Ludovica Terenzi: Quali sono le norme attualmente in vigore?
Le norme che attualmente disciplinano le CER sono in primo luogo la Direttiva dell’UE n. 2001 del 2018. In secondo luogo, le CER sono disciplinate dal D.Lgs. n. 199 del 2021 e dal più recente decreto attuativo emanato dal Mase n. 414 del 7/12/2023. nfine, dalla Delibera Arera n. 727 del 2022, con cui è stato approvato Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), così come modificato ed integrato dalla Delibera Arera n. 15 del 30 gennaio 2024.
Marco Pezzaglia: Quali soggetti possono partecipare ad una CER?
I soggetti che possono partecipare alle CER sono persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Ludovica Terenzi: Quali sono i costi necessari per partecipare ad una CER? Quali quelli per crearla?
I costi di creazione e partecipazione ad una CER dipendono certamente dalla tipologia di ente giuridico cui si fa ricorso. Nel caso di enti privi di personalità giuridica, come ad esempio l’associazione non riconosciuta, di natura civilistica o ente del terzo settore, i costi di attivazione saranno inferiori ai 500 euro. Per quanto riguarda invece i costi di gestione, sarà necessario sostenere quelli legati alla tenuta dei libri sociali obbligatori ed eventuali oneri di carattere fiscale.
Relativamente agli enti con personalità giuridica, come ad esempio l’associazione riconosciuta, di natura civilistica o ente del terzo settore, la società cooperativa o l’impresa sociale, i costi di attivazione potrebbero essere maggiori dato che sarà necessario sostenere l'onorario del notaio per la redazione dell’atto costitutivo sotto forma di atto pubblico. Inoltre, per l’associazione in forma riconosciuta che assume le caratteristiche di ente del terzo settore sarà necessario un capitale sociale minimo pari ad euro 15.000 euro. Diversamente, se l’associazione riconosciuta è strettamente di natura civilistica sarà necessario un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.
Ludovica Terenzi: Devo avvisare il mio operatore attuale se decido di partecipare ad una CER? Ci sono misure particolari da prendere?
Tutti i partecipanti alla CER, consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori, mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica. Pertanto, diventare membro di una CER non modifica in alcun modo i rapporti con l’attuale fornitore di energia. L’ operatore continuerà a inviare le fatture e a garantire il servizio di fornitura di elettricità; se ritenuto opportuno, si potrà cambiare operatore in qualunque momento. Ad ogni modo, non è necessario apportare alcuna modifica al proprio impianto casalingo nel momento in cui si diventa membro di una CER.
Gianluca Corbellini: È meglio attivare un CER con una società di servizi o con una piccola cooperativa?
Una utility offre la certezza di una grande esperienza e ampie risorse, e dispone di tecnologie più avanzate; una cooperativa permette invece di dare maggiore potere decisionale a livello locale. Secondo la nostra esperienza, la collaborazione con le utility consente una maggiore scalabilità, un'implementazione più rapida e, di conseguenza, apporta benefici ambientali in tempi più brevi e con un impatto più diffuso rispetto a interventi sporadici o di piccole dimensioni.
Gianluca Corbellini: Come ottimizzare l'uso delle energie rinnovabili all'interno di un CER?
Disponendo di un’analisi dettagliata dei consumi energetici, utilizzando una combinazione di fonti rinnovabili per ridurre la dipendenza da una singola fonte, e soprattutto integrando il tutto con tecnologie avanzate come la gestione predittiva dell'energia e sistemi di monitoraggio in tempo reale. Questo permette di ottimizzare la distribuzione e l'uso dell'energia, incoraggiando i membri della comunità a utilizzarla quando la produzione locale è più alta. Piattaforme come FLEXO di Hive Power facilitano inoltre la condivisione e la distribuzione efficiente dell'energia tra i partecipanti della CER e consentono di monitorare le prestazioni degli impianti e delle reti, permettendo di individuare rapidamente eventuali inefficienze o malfunzionamenti.
Gianluca Corbellini: Qual è il ruolo delle aziende di servizi pubblici nel facilitare la condivisione dell'energia, la distribuzione dei benefici e la partecipazione a un CER?
Le Utilities sono perfette per assumere il ruolo di gestori delle comunità, facilitando la partecipazione e facendo education sulla transizione energetica. Possono inoltre sfruttare la relazione preesistente per il cross-selling, offrendo soluzioni come impianti fotovoltaici. Inoltre, possono beneficiare dei risparmi attraverso una gestione più efficiente delle risorse energetiche locali, contribuendo a una transizione energetica sostenibile e vantaggiosa per tutti.
Marco Pezzaglia: Posso partecipare ad una CER con un impianto fotovoltaico che è di mia proprietà?
Sì, per partecipare alla CER, è possibile mettere a disposizione della CER un proprio impianto senza dover rinunciare alla sua proprietà.
Ludovica Terenzi: Come si inseriscono il PNRR e altri benefici statali (fondi perduti) nell'avere un CER?
Solamente a favore delle CER i cui impianti di produzione siano ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR. Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:
1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
In questo caso, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, tenendo conto che si avranno decurtazioni proporzionate alla tariffa stessa. Inoltre, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento, non è possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.
Nel caso in cui si ottiene un contributo PNRR o altro contributo, quindi, l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, ed è prevista una riduzione della tariffa incentivante in funzione della percentuale di cofinanziamento.
Conclusioni
Con la nuova legislazione che prende forma, l'attenzione del pubblico italiano è ora rivolta con grande anticipazione verso il futuro. Attendiamo con trepidazione la trasformazione verso un mondo più sostenibile, dove collaborazione ed energia pulita possano guidarci verso un futuro ecologico e più luminoso.
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