Nuovi dazi USA: stop ai dazi IEEPA, ma subito in vigore nuove tariffe inizialmente al 10%, con annunciato aumento al 15%

Portolano Cavallo: "Dazi IEEPA illegittimi: la riscossione si ferma, ma l'Amministrazione USA introduce immediatamente un nuovo regime tariffario inizialmente al 10%, con annunciato aumento al 15%, ai sensi della Section 122".

Autore: Redazione InnovationCity

Dal 24 febbraio, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha cessato la riscossione dei dazi imposti ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), dopo che la Corte Suprema ne ha dichiarato l'illegittimità. Il Presidente Trump ha firmato un Executive Order che pone formalmente fine al regime tariffario fondato sui poteri d'emergenza, incaricando le autorità doganali di cessare "non appena possibile" la riscossione dei dazi IEEPA.

In termini pratici, però, cambia molto poco: il Presidente ha contestualmente firmato una Presidential Proclamation ai sensi della Section 122 del Trade Act del 1974, che introduce un nuovo dazio all'importazione inizialmente fissato al 10% su molti prodotti precedentemente soggetti ai dazi IEEPA, entrato in vigore alle ore 00:01 del 24 febbraio 2026. Il Presidente ha inoltre annunciato l'intenzione di portare tale aliquota al 15%, sebbene tale aumento non risulti ancora operativo. Non vi sarà quindi alcuna interruzione tra la cessazione dei dazi IEEPA e l'entrata in vigore del nuovo regime. Eventuali dazi IEEPA riscossi dopo la decisione della Corte Suprema potrebbero essere potenzialmente soggetti a rimborso, ma il quadro resta incerto.

 Trump può imporre dazi senza Congresso?

"Con la sentenza della Corte Suprema si è chiuso lo spazio per usare i poteri d'emergenza dell'IEEPA, come fondamento giuridico del regime tariffario" commenta Jeremy Maltby, avvocato di Portolano Cavallo. "Ma l'effetto per le imprese, nell'immediato, è soprattutto operativo: i dazi IEEPA si fermano, e quasi contestualmente ne parte un altro regime, fondato su una base legislativa diversa".

"La partita ora si gioca su due fronti: l'impatto dei nuovi dazi e il tema, ancora aperto, dei rimborsi per quanto già versato", aggiunge Irene Picciano, avvocata di Portolano Cavallo. "È essenziale che le aziende europee si muovano con metodo: documentazione accurata, tracciabilità doganale e rispetto delle scadenze sono la condizione per non perdere opportunità di recupero". L'Amministrazione sta facendo affidamento su basi legislative che, a differenza dell'IEEPA, conferiscono un'autorità più chiara per l'imposizione di dazi, ma che prevedono finalità specifiche e, in alcuni casi, procedure obbligatorie - come le indagini formalmente richieste per le misure adottabili ai sensi delle Section 232 e 301.

 Nuovi dazi al 10% (con annunciato aumento al 15%): quanto durano e come si applicano

I nuovi dazi Section 122 si applicano in larga misura agli stessi prodotti precedentemente coperti dai dazi IEEPA, con alcune nuove eccezioni. Si tratta di una misura temporanea, che resterà in vigore per 150 giorni, fino al 24 luglio 2026, salvo revoca anticipata da parte del Presidente o proroga da parte del Congresso. Fatte salve le esenzioni previste, i nuovi dazi si aggiungono agli altri dazi già esistenti, che restano pienamente in vigore.

 I prodotti coinvolti: cosa viene annullato e cosa resta

I dazi IEEPA erano basati sul Paese di origine e non sul tipo di prodotto: si applicavano quindi a tutte le merci provenienti da un determinato Paese, salvo specifiche esenzioni. La nuova struttura resta in larga parte simile, con alcune eccezioni, tra cui:

La decisione della Corte Suprema e lo stop ai dazi IEEPA non incidono su altri dazi già esistenti, inclusi quelli imposti ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962 e della Section 301 del Trade Act del 1974. Rimangono ad esempio pienamente in vigore i dazi Section 232 su acciaio, alluminio, rame, legname, automobili e determinati veicoli a motore.

Rimborsi: cosa possono fare gli importatori e le aziende europee

Gli Importers of Record che intendono richiedere il rimborso dei dazi IEEPA si trovano in un quadro giuridico ancora incerto. La decisione della Corte Suprema non affronta il tema dei rimborsi e le autorità doganali non hanno ancora fornito indicazioni operative. Non è quindi chiaro se la CBP procederà volontariamente a rimborsi in via amministrativa, oppure se gli importatori dovranno ottenere un provvedimento giudiziario.

Al momento le opzioni sono due: avviare procedure amministrative di rimborso doganale e/o presentare ricorsi dinanzi alla Court of International Trade (CIT), contestando l'assenza di una valida base giuridica per i dazi IEEPA già riscossi. Prima della sentenza, la CBP sosteneva che la riscossione dei dazi IEEPA non fosse soggetta a procedure di ricorso amministrativo: qualora l'Amministrazione mantenesse tale posizione, gli importatori potrebbero essere costretti ad adire la CIT.

Le imprese che hanno pagato i dazi in qualità di Importers of Record dovrebbero conservare con cura la documentazione relativa a tutti i dazi IEEPA versati e collaborare con consulenti esperti in trade law e con i propri spedizionieri doganali. Le aziende europee che, pur non avendo pagato direttamente i dazi IEEPA, ne hanno condiviso i costi con gli acquirenti statunitensi, potrebbero inoltre disporre di rimedi contrattuali per recuperarli dai propri clienti.

 Come ha risposto l'UE alla decisione della Corte Suprema americana sull'IEEPA e ai suoi effetti sul Turnberry Deal?

Il Parlamento Europeo ha espresso forte preoccupazione. A tale riguardo, il presidente della commissione per il commercio internazionale riunitasi in seduta straordinaria lunedì, Bernd Lange, ha affermato che la pronuncia del 20 febbraio 2026 è "chiara e inequivocabile" e non ammette di essere ignorata. Poiché la norma sostitutiva proposta, la Sezione 122, farebbe superare alle tariffe sulle importazioni europee la soglia del 15% stabilita dall'accordo, i lavori parlamentari sui due dossier Turnberry sono stati sospesi in attesa che si ristabiliscano chiarezza e certezza giuridica nelle relazioni commerciali tra UE e USA. Anche la Commissione Europea ha ribadito domenica che i prodotti europei devono continuare a godere delle condizioni più favorevoli possibili (MFN), senza alcun innalzamento dei dazi al di sopra del tetto massimo concordato in precedenza, che era stato definito in maniera chiara e onnicomprensiva.


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